AGGIORNAMENTI IMPORTANTI SU TRASFERIMENTI CON TARGA PROVA
Finalmente ci siamo!! Per tutte quelle aziende che ogni giorno effettuano trasferimenti su strada e lavorano nel mondo dei motori oggi è un giorno importante. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che con il consiglio dei Ministri del 2 Settembre 2021 è stato approvato il decreto legge “infrastrutture” che prevede disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti.
L’anno scorso, sempre in questo periodo, abbiamo ricevuta la comunicazione da parte della Corte di Cassazione in merito al fatto che la targa prova non era valida sui veicoli già immatricolati in quanto la compagnia assicurativa non ricopriva i danni qualora il veicolo avesse già presente una targa. Questa notizia ha messo in allarme molte aziende e forse ridotto anche il lavoro per alcuni.
Ma adesso tutto questo è stato risolto. Riportiamo il paragrafo riguardando la circolazione su strada per i trasferimenti di veicoli industriali e commerciali con targa prova sia non ancora immatricolati e sia già targati:
L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.


